1. Il presente accordo e' aperto all'adesione dei governi di tutti gli Stati alle condizioni fissate dal Consiglio. L'adesione si effettua con il deposito di un atto di adesione presso il depositario. Gli atti di adesione dichiarano che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal Consiglio. 2. Qualsiasi governo che intenda aderire al presente accordo, ne informa il Consiglio oppure, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo stesso, il consiglio del quinto accordo. 3. Le condizioni fissate dal Consiglio debbono essere eque per quanto riguarda i diritti di voto e gli obblighi finanziari tanto nei confronti dei governi che intendono aderire al presente accordo quanto nei confronti degli altri governi che gia' vi partecipano. 4. Quando un paese produttore aderisce al presente accordo e diventa Membro produttore, il Consiglio:

  • a)fissa con il consenso del Membro interessato il tonnellaggio e la percentuale da indicare per detto Membro negli allegati D o E del presente accordo, a seconda dei casi;
  • b)definisce, ai fini del controllo delle esportazioni, le condizioni da indicare a fianco del nome di detto Membro nell'allegato C del presente accordo. Il tonnellaggio, la percentuale o le condizioni in tal modo fissati saranno validi come se fossero iscritti in tali allegati. 5. In attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio del quinto accordo puo' fissare le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta salva la conferma del Consiglio alla sua prima sessione.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art54 · fonte del testo

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