[1], proroga e risoluzione

[2]1. Salvo disposizione contraria del presente articolo, la durata del presente accordo sara' di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. 2. Il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri produttori ed alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri consumatori, decidere di prorogare l'accordo per uno o piu' periodi non superiori a due anni complessivamente. 3. Il Consiglio segnala ai Membri, con raccomandazione inviata non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, se sia necessario od opportuno rinnovare l'accordo stesso e, in caso affermativo, in quale forma. Nel contempo, esso esamina il probabile rapporto tra offerta e domanda di stagno alla scadenza del presente accordo. 4. a) In qualsiasi momento, ogni Membro puo' ratificare per iscritto al presidente esecutivo l'intenzione di proporre alla prossima sessione del Consiglio la risoluzione del presente accordo.

  • b)Se approva la proposta di risoluzione alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri produttori e consumatori il Consiglio raccomanda ai Membri di porre fine al presente accordo.
  • c)Se i Membri che detengono due terzi del totale dei voti di tutti i Membri produttori e due terzi del totale dei voti di tutti i Membri consumatori notificano al Consiglio che accettano la sua raccomandazione, il presente accordo viene risolto alla data decisa dal Consiglio stesso; questa data non puo' cadere oltre sei mesi dopo la ricezione dell'ultima notifica dei membri suddetti da parte del Consiglio. 5. Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione presa conformemente ai paragrafi 2 oppure 4, lettera c), del presente articolo.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art59 · fonte del testo

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