[1]o sospensione del funzionamento della scorta stabilizzatrice

[2]1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, lettere b) e d), il Consiglio puo' limitare o sospendere le operazioni sul mercato a termine sullo stagno se ritiene che cio' sia necessario ai fini del presente accordo. 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, lettere a) ed e), il Consiglio puo', in corso di sessione, limitare o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice se ritiene che l'adempimento degli obblighi conferiti al direttore dei punti di cui sopra non consenta di conseguire gli obiettivi del presente accordo. 3. Quando il Consiglio non e' in sessione, spetta al presidente esecutivo il potere di limitare e di sospendere le operazioni sulla scorta stabilizzatrice di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Il presidente esecutivo puo' revocare in qualsiasi momento una limitazione o sospensione effettuata a norma del paragrafo 3. 5. Immediatamente dopo la decisione di limitare o di sospendere le operazioni sulla scorta stabilizzatrice in forza del paragrafo 3 del presente articolo, il presidente esecutivo indice una sessione del Consiglio al fine di riesaminare tale decisione. La sessione si tiene entro 14 giorni dalla data della limitazione o della sospensione. 6. Il Consiglio puo' confermare o annullare qualsiasi limitazione o sospensione decisa in forza del paragrafo 3 del presente articolo. Se il Consiglio non giunge ad una decisione, le operazioni della scorta stabilizzatrice continuano senza limitazione o vengono riprese conformemente alle disposizioni dell'articolo 28. 7. Finche' rimangono in vigore le eventuali limitazioni o sospensioni del funzionamento della scorta stabilizzatrice determinate in virtu' del presente articolo, il Consiglio riesamina la decisione presa in tal senso ad intervalli di non oltre sei settimane. Se in una sessione destinata al nuovo esame in parola il Consiglio non giunge ad una decisione favorevole alla continuazione della limitazione o della sospensione, le operazioni della scorta stabilizzatrice continuano senza limitazione oppure vengono riprese.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art29 · fonte del testo

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