[1]e funzioni del Consiglio

[2]Il Consiglio:

  • a)dispone dei poteri e svolge le funzioni necessarie ai fini della gestione e del funzionamento del presente accordo;
  • b)ha il diritto di contrarre prestiti destinati al conto di gestione di cui all'articolo 17 oppure al conto dalla scorta stabilizzatrice conformemente all'articolo 24;
  • c)ogniqualvolta lo richieda, ottiene dal Presidente esecutivo le informazioni relative alla situazione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice ritenute necessarie per l'adempimento delle sue funzioni in forza del presente accordo;
  • d)puo' invitare i Membri a fornirgli i dati disponibili sulla produzione di stagno, sui costi e sui livelli di produzione, sul consumo, sul volume degli scambi e delle scorte internazionali di stagno nonche' qualsiasi altra informazione necessaria ai fini di una corretta gestione del presente accordo che non sia incompatibile con disposizioni dell'articolo 47 in materia di sicurezza nazionale; i Membri sono tenuti a fornire le informazioni richieste nei limiti delle loro possibilita';
  • e)definisce le norme di funzionamento della scorta stabilizzatrice le quali includono, tra l'altro, le misure finanziarie da applicare ai Membri che vengono meno agli obblighi loro derivanti a norma dell'articolo 22;
  • f)a conclusione di ciascun anno finanziario, pubblica una relazione sulle attivita' dell'anno stesso;
  • g)dopo la fine di ciascun trimestre e non prima di tre mesi dopo tale data, salvo decisione contraria del Consiglio, pubblica una dichiarazione indicante il tonnellaggio di stagno metallico detenuto nella scorta stabilizzatrice alla fine del trimestre considerato;
  • h)prende i provvedimenti necessari per la consultazione e la cooperazione con:
  • i)le Nazioni Unite, i suoi organismi competenti, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, le istituzioni specializzate nonche' altre organizzazioni delle Nazioni Unite e organizzazioni intergovernative;
  • ii)i non Membri che sono aderenti dalle Nazioni Uniti o delle sue istituzioni specializzate o che sono stati parte dei precedenti accordi internazionali sullo stagno.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari