[1]dei Membri in categorie

[2]1. Ciascun Membro verra' dichiarato dal Consiglio, con il suo consenso, Membro produttore o Membro consumatore non appena il Consiglio stesso ha ricevuto un avviso dal depositario comprovante che tale Membro ha presentato il suo atto di ratifica, accettazione, approvazione o adesione a norma dell'articolo 52 o dell'articolo 54, oppure ha notificato, a norma dell'articolo 53, l'intenzione di aderire provvisoriamente all'accordo. 2. La ripartizione in categorie dei Membri produttori e dei Membri consumatori si basa rispettivamente sulla loro produzione mineraria interna e sul loro consumo di stagno metallico, fermo restando quanto segue:

  • a)la qualifica di produttore per un Membro che consuma una proporzione notevole dello stagno metallico ottenuto dalla sua produzione interna deve essere determinata, con il consenso del Membro medesimo, sulla base delle sue esportazioni di stagno;
  • b)la qualifica di consumatore per un Membro che dai suoi giacimenti interni ricava una quota notevole dello stagno che consuma deve essere determinata, con il consenso del Membro medesimo, sulla base delle sue importazioni di stagno. 3. Nel suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, o adesione oppure nella notifica presentata a norma dell'articolo 53, in cui manifesta l'intento di aderire in via provvisoria all'accordo, ciascun governo puo' dichiarare la categoria di Membro di cui esso ritiene di dover appartenere. 4. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio prendera' le decisioni necessarie per l'applicazione del presente articolo, con l'approvazione dei Membri produttori che rappresentino oltre il 50% del totale delle percentuali di produzione di cui nell'allegato A del presente accordo e con l'approvazione dei Membri consumatori che rappresentino oltre il 50% del totale delle percentuali di consumo di cui nell'allegato B.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art5 · fonte del testo

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