[1]minimo e massimo

[2]1. Ai fini del presente accordo vengono fissati un prezzo minimo e un prezzo massimo per lo stagno metallico, espressi in ringgit malesi o in qualsiasi altra moneta decisa dal Consiglio. Il margine di oscillazione tra il prezzo minimo e il prezzo massimo e' pari al 30% del prezzo minimo e viene diviso in tre settori uguali. 2. In deroga alle disposizioni del precedente paragrafo 1, i prezzi minimo e massimo iniziali sono quelli in vigore per il quinto accordo alla data della sua risoluzione. 3. Durante la prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo e, in seguito, sulla base di una serie di studi svolti dal comitato economico e di revisione dei prezzi o da qualsiasi altro organismo incaricato dal Consiglio, oppure conformemente alle disposizioni dell'articolo 31, il Consiglio riesamina e puo' modificare il prezzo minimo e il prezzo massimo ai fini degli obiettivi del presente accordo. 4. Se il Consiglio non fissa nuovi prezzi minimo e massimo durante la prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo minimo rimane identico a quello in vigore alla data di risoluzione del quinto accordo ed in prezzo massimo e' pari al 130% del prezzo minimo. 5. Nel riesame dei prezzi minimo e massimo, il Consiglio tiene conto dell'evoluzione a breve termine nonche' dei vari livelli e tendenze della produzione e del consumo di stagno, dei costi di produzione di quest'ultimo, del potenziale estrattivo esistente, dell'adeguatezza del prezzo in corso per mantenere tale potenziale nonche' degli altri fattori pertinenti che possono incidere sull'andamento dei prezzi dello stagno. 6. Il Consiglio pubblica senza indugio gli eventuali prezzi minimo e massimo rivisti, includendovi qualsiasi prezzo provvisorio o rivisto fissato a norma dell'articolo 31.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art27 · fonte del testo

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