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Civile
Convenzione
Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi · Legge 20 dicembre 1995, n. 575
- Aggiornato al
- 13 aprile 2008
- Articoli
- 42
- Versioni storiche
- 264
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA…
- Art. 2Per quanto concerne lo spazio aereo inferiore ed in base alle necessita' pratiche di…
- Art. 3sensi della presente Convenzione l'espressione "circolazione aerea" si applica alle…
- Art. 4'Organizzazione ha personalita' giuridica. Sul territorio delle Parti contraenti, essa…
- Art. 5La Commissione e' composta da rappresentanti delle Parti contraenti. Ciascuna Parte…
- Art. 6La Commissione ha come oggetto di promuovere, in cooperazione con le Autorita' Militari…
- Art. 7fini dell'adempimento del suo mandato, la Commissione: a) formula raccomandazioni nei…
- Art. 8Le raccomandazioni sono formulate dalla maggioranza dei membri della Commissione. I…
- Art. 9La tabella di ponderazione di cui all'articolo precedente e' la seguente: TABELLA DI…
- Art. 10La Commissione stabilisce il suo regolamento interno che deve essere adottato…
- Art. 11'Agenzia mette a disposizione della Commissione il personale ed i mezzi materiali…
- Art. 12La Commissione assicura con gli Stati e le Organizzazioni internazionali interessate, le…
- Art. 13essere conclusi accordi tra l'Organizzazione ed ogni Stato che non e' Parte alla presente…
- Art. 14Parti Contraenti affidano all'Agenzia i servizi di circolazione aerea nello spazio aereo…
- Art. 15Il carattere di pubblica utilita' e' riconosciuto all'occorrenza in conformita' alle…
- Art. 16'ambito delle loro competenze le Parti Contraenti adottano, in particolare per quanto…
- Art. 17Ai fini dell'esercizio del suo mandato, l'Agenzia applica al controllo della circolazione…
- Art. 18fini dell'esercizio del suo mandato ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi…
- Art. 19infrazioni alla regolamentazione della navigazione aerea commesse nello spazio in cui i…
- Art. 20'Agenzia stabilisce, se del caso, in applicazione delle direttive della Commissione…
- Art. 21L'Organizzazione e' esonerata, nello Stato in cui ha sede e sul territorio delle Parti…
- Art. 22L'Organizzazione e' esonerata da tutti i diritti doganali e tasse equivalenti diversi dai…
- Art. 23L'Organizzazione puo' avere tutte le divise ed avere conti in tutte le valute nella…
- Art. 24L'Agenzia puo' ricorrere alla collaborazione di persone qualificate cittadine delle Parti…
- Art. 25La responsabilita' contrattuale dell'Organizzazione e' regolamentata dalla legge…
- Art. 26Le installazioni e gli archivi dell'Organizzazione sono inviolabili. I beni e gli averi…
- Art. 27L'Organizzazione collabora in ogni momento con le Autorita' competenti delle Parti…
- Art. 28Ai fini dell'esercizio del suo mandato, l'Agenzia e' abilitata a costruire gli edifici e…
- Art. 29accordi internazionali e le regolamentazioni nazionali relative all'accesso, al sorvolo…
- Art. 30permettere alle Parti contraenti di controllare l'applicazione dei regolamenti nazionali…
- Art. 31'ambito delle direttive fornite dalla Commissione, l'Agenzia puo' stabilire con i servizi…
- Art. 32Parti contraenti riconoscono le necessita' per l'Agenzia di avere un proprio equilibrio…
- Art. 33Ogni controversia che potra' nascere sia tra le Parti contraenti, sia tra le Parti…
- Art. 34Gli Statuti dell'Agenzia, nonche' ogni modifica che vi fosse apportata nelle condizioni…
- Art. 35Governi delle Parti Contraenti interessate si consulteranno sui provvedimenti da adottare…
- Art. 36Parti contraenti si impegnano a far beneficiare l'Agenzia delle disposizioni di legge in…
- Art. 37La presente Convenzione, si applica: a) (i) per quanto riguarda le Parti Contraenti…
- Art. 38'Agenzia provvede ai servizi di circolazione aerea: a) negli spazi aerei superiori…
- Art. 39La presente Convenzione e' stipulata per una durata di vent'anni a decorrere dalla sua…
- Art. 40La presente Convenzione sara' ratificata. 2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati…
- Art. 41L'adesione alla presente Convenzione di ogni Stato non firmatario e' subordinata…
- Art. 42Governo del Regno del Belgio fara' registrare la presente Convenzione presso…
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