1. La presente Convenzione, si applica:

  • a)(i) per quanto riguarda le Parti Contraenti enumerate all'Annesso II, ai loro territori cosi' come sono definiti in detto Annesso; (ii) per quanto riguarda le altre Parti Contraenti, ai loro territori cosi' come saranno definiti da esse, in accordo con la Commissione deliberante all'unanimita', al momento della loro adesione;
  • b)ogni territorio per il quale una parte Contraente si e' assunta la responsabilita' in materia di relazioni internazionali, ed al quale la Convenzione sia stata estesa in virtu' del paragrafo 2 del presente Articolo. 2. a) Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord puo', alla data della firma o della ratifica della presente Convenzione oppure in qualsiasi data ulteriore, dichiarare per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Governo del Regno del Belgio che la Convenzione si estendera' a tutte o a parte delle isole anglo-normanne e dell'Isola di Man; la Convenzione si estendera' in tal caso ai territori di cui nella notifica, a decorrere dalla data di ricezione di quest'ultima o da ogni altra data che possa esservi specificata.
  • b)Con l'accordo unanime della Commissione, e sotto riserva della conclusione di un accordo finanziario preliminare con l'Organizzazione, una Parte Contraente puo', in ogni momento posteriore all'entrata in vigore della presente Convenzione, estendere l'applicazione della Convenzione ad ogni territorio per il quale essa si e' assunta la responsabilita' delle relazioni internazionali. Essa notifichera' tale estensione al Governo del Regno del Belgio: la Convenzione si estendera' in tal caso ai territori di cui nella notifica a decorrere dalla data di ricezione di quest'ultima o da ogni altra data che possa essere convenuta con la Commissione. 3. Il Governo del Regno del Belgio informera' tutte le Parti Contraenti di ogni estensione della Convenzione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, indicando in ciascun caso la data a decorrere dalla quale la Convenzione sara' stata cosi' estesa.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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