1. La presente Convenzione e' stipulata per una durata di vent'anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. 2. Tale durata sara' automaticamente prolungata per periodi di cinque anni, a meno che una Parte contraente non abbia manifestato, per mezzo di una notifica scritta al Governo del Regno del Belgio, il suo intento di porre fine alla Convenzione, almeno due anni prima della scadenza del periodo in corso. 3. Se, in applicazione di quanto sopra, l'Organizzazione e' disciolta, essa sara' considerata esistente per le esigenze della liquidazione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art39 · fonte del testo

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