1. L'Agenzia puo' ricorrere alla collaborazione di persone qualificate cittadine delle Parti Contraenti. 2. Le Parti Contraenti applicano alle persone di cui al paragrafo precedente le disposizioni relative all'immigrazione o altre formalita' di registrazione degli stranieri in modo tale che esse non possano intralciare ne' l'entrata nel Paese, ne' l'esercizio di una funzione presso l'Agenzia, ne' il rimpatrio. 3. Puo' essere fatta eccezione alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo solamente per motivi di ordine pubblico, di sicurezza o di sanita' pubblica. 4. Le persone impiegate dall'Organizzazione:

  • a)godono della franchigia dai diritti e tasse doganali, diversi dai canoni o oneri a titolo di servizi resi, per l'importazione dei loro effetti personali, mobilio ed altre suppellettili usate che esse portino dall'estero in occasione della prima sistemazione e per la riesportazione degli stessi effetti, mobilio, e suppellettili al momento della cessazione delle loro funzioni;
  • b)possono, in occasione dell'assunzione delle loro funzioni nel territorio di una delle Parti contraenti, importare temporaneamente in franchigia la loro automobile personale e in seguito, non oltre il termine del loro periodo di servizio, riesportare in franchigia tale autoveicolo, sotto riserva, in entrambe le ipotesi, delle condizioni giudicate necessarie, in tutti i casi particolari, dal Governo della Parte Contraente interessata. 5. Non e' fatto obbligo alle Parti contraenti di accordare ai loro propri connazionali le agevolazioni previste qui sopra. 6. I Governi interessati prendono ogni provvedimento utile per assicurare la liberta' di trasferimento dei salari netti.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art24 · fonte del testo

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