1. L'Organizzazione puo' avere tutte le divise ed avere conti in tutte le valute nella misura necessaria alla esecuzione delle operazioni rispondenti al suo oggetto. 2. Le Parti contraenti si impegnano ad accordare all'Organizzazione le autorizzazioni necessarie per effettuare, secondo le modalita' previste nei regolamenti nazionali e negli accordi internazionali applicabili, ogni movimento di fondi derivante dalla costituzione e dall'attivita' dell'Organizzazione ivi compresi l'emissione ed il servizio dei prestiti, allorche' l'emissione di questi ultimi sia stata autorizzata dal Governo della Parte Contraente interessata.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art23 · fonte del testo

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