1. La Commissione ha come oggetto di promuovere, in cooperazione con le Autorita' Militari nazionali, l'adozione di misure nonche' l'installazione e l'attuazione di mezzi atti: - ad assicurare la sicurezza della navigazione aerea, - a garantire uno svolgimento rapido e disciplinato della circolazione aerea, in determinati spazi che dipendono dalla sovranita' delle Parti Contraenti, o per i quali i servizi della circolazione aerea sono stati loro affidati in virtu' di accordi internazionali. 2. A tal fine la Commissione e' incaricata:

  • a)di esaminare, sulla base delle Norme e Prassi Raccomandate dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e tenuto conto delle necessita' della difesa nazionale, l'uniformazione delle regolamentazioni nazionali che governano la circolazione aerea e dell'azione dei servizi incaricati di assicurarne la sicurezza e di predisporla;
  • b)di promuovere la politica comune da seguire in materia di aiuti radio-elettrici, di telecomunicazioni e di equipaggiamenti di bordo relativi, destinati ad assicurare la sicurezza delle aeronavi;
  • c)di promuovere e di coordinare gli studi per quanto concerne i servizi e le installazioni di navigazione aerea al fine di tenere conto del progresso tecnico e se del caso, esaminare gli emendamenti ai Piani Regionali di navigazione aerea da sottoporre all'Organizzazione dell'Aviazione Civile internazionale;
  • d)di determinare in conformita' con le disposizioni dell'articolo 38 della presente Convenzione la configurazione dello spazio aereo per il quale i servizi di circolazione aerea sono affidati all'Agenzia; di esercitare i poteri che le sono devoluti in virtu' dell'articolo 2 della presente Convenzione,
  • e)di determinare la politica da seguire da parte dell'Agenzia per quanto riguarda la remunerazione dei servizi resi agli utenti e, se del caso, approvare le tariffe e le condizioni di applicazione dei canoni stabiliti dall'Agenzia;
  • f)di esaminare le misure atte ad agevolare il finanziamento degli investimenti necessari al funzionamento dell'Agenzia o piu' in generale dei servizi delle Parti Contraenti che danno il loro sostegno alla sicurezza della navigazione aerea;
  • g)di esercitare un potere di tutela sulle attivita' dell'Agenzia in applicazione dell'articolo 20 della presente Convenzione, e degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 paragrafo 3 a), 14 paragrafo 2, 17 paragrafo 2, 23 paragrafi 2 e 4, 28 paragrafo 3, 29 paragrafi 1 e 3, 30 paragrafo 1, 34 paragrafo 1, e 37 degli Statuti in annesso.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari