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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario
Legge 21 settembre 1994, n. 567
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993
- Aggiornato al
- 5 ottobre 1994
- Articoli
- 39
- Versioni storiche
- 56
- Art. 1CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCILIAZIONE E ALL'ARBITRATO NEL QUADRO DELLA CSCE Gli Stati…
- Art. 2di Conciliazione e Tribunali Arbitrali 1. La conciliazione e' realizzata attraverso una…
- Art. 3dei Conciliatori 1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due…
- Art. 4degli Arbitri 1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi…
- Art. 5dei Membri della Corte e del Cancelliere I conciliatori, gli arbitri e il Cancelliere…
- Art. 6e Immunita' I conciliatori, gli arbitri, il Cancelliere, gli agenti e i consiglieri delle…
- Art. 7della Corte 1. Il Bureau della Corte e' composto da un Presidente, un Vice Presidente e…
- Art. 8per la presa di decisioni 1. Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei…
- Art. 9La Corte nomina il proprio Cancelliere e puo' provvedere alla nomina dei funzionari che…
- Art. 10La sede della Corte e' a Ginevra. 2. Su richiesta delle parti della controversia e con…
- Art. 11della Corte 1. La Corte adotta il proprio Regolamento che e' soggetto all'approvazione…
- Art. 12di Lavoro Il Regolamento della Corte stabilisce le regole applicabili all'uso delle…
- Art. 13Finanziario Senza pregiudizio per le disposizioni dell'Articolo 17, tutte le spese della…
- Art. 14periodico Il Bureau presenta annualmente al Consiglio della CSCE tramite il Comitato…
- Art. 15delle Domande di Conciliazione o di Arbitrato Il Cancelliere della Corte informa il…
- Art. 16delle parti - Misure cautelari 1. Durante il procedimento le parti della controversia si…
- Art. 17del procedimento Le parti di una controversia e qualsiasi parte intervenienti sostengono…
- Art. 18della Commissione e del Tribunale 1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione puo'…
- Art. 19dei procedimenti di soluzione preesistenti 1. La Commissione di Conciliazione o il…
- Art. 20di Costituzione di una Commissione di Conciliazione 1. Qualsiasi Stato parte della…
- Art. 21della Commissione di Conciliazione 1. Ciascuna parte della controversia designa…
- Art. 22per la Costituzione di una Commissione di Conciliazione 1. Se la costituzione di una…
- Art. 23di Conciliazione 1. La procedura di conciliazione e' confidenziale e si svolge in…
- Art. 24della Conciliazione La Commissione di Conciliazione aiuta le parti della controversia a…
- Art. 25della Conciliazione 1. Se, nel corso della procedura, le parti della controversia…
- Art. 26di Costituzione di un Tribunale Arbitrale 1. Una domanda di arbitrato puo' essere…
- Art. 27del Tribunale Arbitrale 1. Se una domanda d'arbitrato e' formulata mediante accordo, tale…
- Art. 28del Tribunale Arbitrale 1. Quando e' presentata una domanda di arbitrato, viene…
- Art. 29di Arbitrato 1. La procedura di arbitrato si svolge in contraddittorio e deve essere…
- Art. 30del Tribunale Arbitrale Compito del Tribunale Arbitrale e' di decidere, conformemente al…
- Art. 31Arbitrale 1. La sentenza del Tribunale Arbitrale e' motivata. Se essa non rispecchia, in…
- Art. 32della Sentenza Arbitrale La sentenza e' resa pubblica a cura del Cancelliere. Copia…
- Art. 33ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati…
- Art. 34La presente Convenzione non puo' essere oggetto di alcuna riserva che essa non autorizzi…
- Art. 35Gli emendamenti alla presente Convenzione devono essere adottati conformemente ai…
- Art. 36Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione puo', in qualsiasi momento, denunciare…
- Art. 37e comunicazioni Le notifiche e le comunicazioni che devono essere effettuate dal…
- Art. 38non parte Conformemente al diritto internazionale, si conferma che nulla nella presente…
- Art. 39transitorie 1. La Corte procede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente…
