1. Gli emendamenti alla presente Convenzione devono essere adottati conformemente ai seguenti paragrafi. 2. Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da qualsiasi Stato parte di essa, e sono comunicati dal Depositario al Segretariato CSCE per la trasmissione agli Stati partecipanti alla CSCE. 3. Se il Consiglio della CSCE adotta il testo dell'emendamento proposto, il testo e' inoltrato dal Depositario agli Stati parte della presente Convenzione per l'accettazione conformemente ai loro rispettivi procedimenti costituzionali. 4. Qualsiasi emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutti gli Stati parte della presente Convenzione hanno comunicato al Depositario di accettare tale emendamento.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art35 · fonte del testo

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