1. Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Depositario. 2. Tale denuncia ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Depositario. 3. La presente Convenzione, tuttavia, continua ad applicarsi alla parte denunciante per quanto riguarda i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della denuncia. Tali procedimenti proseguono fino alla loro conclusione.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art36 · fonte del testo

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