del Tribunale Arbitrale 1. Se una domanda d'arbitrato e' formulata mediante accordo, tale accordo precisa l'oggetto della controversia. Se non vi e' accordo, in tutto o in parte, riguardante l'oggetto della controversia, ciascuna parte in causa puo' definire la propria posizione rispetto a tale oggetto. 2. Se una domanda d'arbitrato e' formulata mediante ricorso, il ricorso precisa l'oggetto della controversia, lo Stato o gli Stati parte della presente Convenzione contro cui il ricorso e' diretto, e i principali elementi di fatto e di diritto sui quali esso e' fondato. Al momento del ricevimento del ricorso, il Cancelliere lo notifica all'altro o agli altri Stati parte cui fa menzione il ricorso.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari