per la Costituzione di una Commissione di Conciliazione 1. Se la costituzione di una Commissione di Conciliazione e' richiesta mediante domanda, nella domanda sono indicati l'oggetto della controversia, la parte o le parti contro cui essa e' diretta, il nome o i nomi dei conciliatori che lo Stato richiedente o gli Stati richiedenti designano per far parte della Commissione. La domanda indica anche sommariamente i procedimenti di soluzione ai quali si e' fatto precedentemente ricorso. 2. Al ricevimento di una domanda, il Cancelliere la notifica all'altra o alle altre parti della controversia indicate nella domanda. Entro un periodo di quindici giorni dalla notifica, l'altra o le altre parti della controversia designano il conciliatore o i conciliatori di loro scelta in seno alla Commissione. Qualora entro tale periodo una o piu' parti della controversia non abbiano designato il membro o i membri della Commissione che spetta loro di designare, il Bureau nomina l'appropriato numero di conciliatori. Tale nomina e' effettuata fra i conciliatori designati conformemente all'Articolo 3 dalla parte o da ciascuna delle parti coinvolte o, qualora tali parti non abbiano ancora designato i conciliatori, fra gli altri conciliatori non designati dall'altra o dalle altre parti della controversia. 3. Se la costituzione di una Commissione di Conciliazione e' richiesta mediante accordo, nell'accordo e' indicato l'oggetto della controversia. Se non vi e' accordo, in tutto o in parte, per quanto riguarda l'oggetto della controversia, ciascuna parte in causa puo' definire la propria posizione rispetto a tale oggetto. 4. Contemporaneamente alla domanda di costituzione di una Commissione di Conciliazione mediante accordo, ciascuna parte notifica al Cancelliere il nome del conciliatore o dei conciliatori che essa ha designato per fare parte della Commissione.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art22 · fonte del testo

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