di Costituzione di una Commissione di Conciliazione 1. Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione puo' presentare al Cancelliere una domanda di costituzione di una Commissione di Conciliazione per una controversia fra esso e uno o piu' altri Stati parte. Due o piu' Stati parte possono altresi' presentare congiuntamente una domanda al Cancelliere. 2. La costituzione di una Commissione di Conciliazione puo' anche essere richiesta mediante accordo tra due o piu' Stati parte ovvero fra uno o piu' Stati parte e uno o piu' altri Stati partecipanti alla CSCE. L'accordo sara' notificato al Cancelliere.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art20 · fonte del testo

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