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Miscellanea
Protocollo finanziario
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario · Legge 21 settembre 1994, n. 567
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993
- Aggiornato al
- 5 ottobre 1994
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 56
- Art. 121-CSO/Giornale N. 3(*) Annesso 4 PROTOCOLLO FINANZIARIO DEFINITO CONFORMEMENTE…
- Art. 2al bilancio della Corte 1. I contributi al bilancio della Corte saranno suddivisi fra gli…
- Art. 3finanziario e bilancio 1. L'anno finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31…
- Art. 4, pagamenti e bilancio riveduto 1. Il bilancio approvato costituira' per il Cancelliere…
- Art. 5capitale d'esercizio Un fondo capitale d'esercizio potra' essere stabilito qualora gli…
- Art. 6' e onorari simbolici anticipati 1. I membri del Bureau della Corte, delle Commissioni di…
- Art. 7, previdenza sociale e pensioni 1. Il Cancelliere e tutti gli altri membri della…
- Art. 8di viaggio 1. Ai membri del Bureau della Corte, delle Commissioni di Conciliazione e dei…
- Art. 9e contabilita' 1. Il Cancelliere, sotto l'autorita' del Bureau della Corte, assicurera'…
- Art. 10dei conti 1. I conti della Corte saranno controllati da due revisori, di diversa…
- Art. 11speciale esborsi 1. Potra' essere istituito dagli Stati parte della Convenzione un conto…
- Art. 12decisionale Tutte le decisioni degli Stati parte della Convenzione o dei loro…
- Art. 13Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati conformemente alle disposizioni…
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