Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967
Legge 8 ottobre 1974, n. 545
- Aggiornato al
- 20 novembre 1974
- Articoli
- 51
- Versioni storiche
- 53
- Art. 1CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA CONCERNENTE LA SICUREZZA SOCIALE IL PRESIDENTE DELLA…
- Art. 2Paragrafo 1. - La presente convenzione si applica: 1. In Italia: A) alla legislazione…
- Art. 3I lavoratori italiani in Spagna e i lavoratori spagnoli in Italia, salariati o assimilati…
- Art. 4Paragrafo 1. - Ai fini dell'ammissione alle assicurazioni volontarie o facoltative…
- Art. 5Paragrafo 1. - I lavoratori salariati o assimilati, cittadini di una delle Parti…
- Art. 6Le autorita' competenti dei due Paesi possono stabilire di comune accordo, nell'interesse…
- Art. 7Paragrafo 1. - Il principio di cui al paragrafo 1 dell'art. 5 si applica anche ai…
- Art. 8Salvo quanto disposto nella presente convenzione, i lavoratori aventi diritto a…
- Art. 9Paragrafo 1. - Per i lavoratori italiani e spagnoli che sono stati iscritti ad uno o piu'…
- Art. 10Qualora l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi previsti nei…
- Art. 11L'interessato, nel momento in cui matura il diritto a pensione, puo' rinunciare al…
- Art. 12Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la determinazione della loro…
- Art. 13Paragrafo 1. - Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo…
- Art. 14Se la legislazione di uno dei due Paesi subordina espressamente o implicitamente il…
- Art. 15Salvo quanto disposto dall'art. 16: a) se un lavoratore, che ha ottenuto in uno dei due…
- Art. 16Se un assicurato contrae la silicosi o l'asbestosi dopo aver esercitato, sul territorio…
- Art. 17L'art. 16, lettere a) e d), e' applicabile anche per la determinazione delle rendite ai…
- Art. 18Se l'ammontare della prestazione alla quale l'interessato puo' pretendere, senza…
- Art. 19Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Paesi…
- Art. 20Salvo quanto disposto all'art. 16, se per valutare il grado di incapacita' in caso di…
- Art. 21Paragrafo 1. - Le pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti e le rendite o…
- Art. 22Nei casi di Cui all'art. 21 gli istituti debitori di un Paese possono delegare il…
- Art. 23I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa, hanno diritto…
- Art. 24I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa hanno diritto…
- Art. 25I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa hanno o danno…
- Art. 26Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 45 si determineranno secondo i casi: a) le…
- Art. 27Paragrafo 1. - Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della…
- Art. 28I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa beneficiano delle…
- Art. 29Nel caso previsto dall'art. 28 sara' tenuto conto, ai fini della determinazione della…
- Art. 30Un disoccupato che soddisfi alle condizioni stabilite dalla legislazione di una delle…
- Art. 31Quando la legislazione di uno dei due Paesi subordina l'apertura del diritto alle…
- Art. 32Un lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione di un Paese…
- Art. 33Un disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in virtu' della…
- Art. 34Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtu' della legislazione di una sola…
- Art. 35Paragrafo 1. - Le prestazioni familiari per i titolari di pensioni dovute in virtu' delle…
- Art. 36Se nel corso di uno stesso periodo siano dovute prestazioni familiari per uno stesso…
- Art. 37Paragrafo 1. - Le autorita' e gli istituti competenti dei due Paesi contraenti si…
- Art. 38Le autorita' diplomatiche e consolari dei due Paesi sono autorizzate ad intervenire…
- Art. 39Paragrafo 1. - Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di…
- Art. 40Le autorita' e gli istituti competenti dei due Paesi, per l'applicazione della presente…
- Art. 41Le istanze che gli interessati indirizzano alle autorita' e agli istituti competenti di…
- Art. 42Le istanze e gli altri documenti presentati alle autorita' od agli istituti competenti di…
- Art. 43I ricorsi che debbono essere presentati entro un periodo di tempo determinato, ad una…
- Art. 44La presente convenzione non comporta deroghe alle disposizioni delle legislazioni di cui…
- Art. 45Le due Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni amministrative per…
- Art. 46Paragrafo 1. - Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi per…
- Art. 47Paragrafo 1. - Le autorita' competenti dei due Paesi risolveranno, di comune accordo…
- Art. 48Paragrafo 1. - Quando tra le autorita' e gli istituti competenti dei due Paesi sorga…
- Art. 49Paragrafo 1. - Gli istituti competenti di un Paese, debitori di prestazioni da…
- Art. 50Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 45 saranno stabilite le condizioni e le…
- Art. 51Paragrafo 1. - La presente convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
