[1]Paragrafo 1. - Il principio di cui al paragrafo 1 dell'art. 5 si applica anche ai lavoratori occupati nelle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e spagnole o che sono al servizio personale di capi, membri e impiegati di tali rappresentanze.

[2]Paragrafo 2. - I lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini del Paese al quale appartiene la rappresentanza diplomatica o consolare, possono optare per l'applicazione della legislazione del Paese di cui sono cittadini o di quella del Paese dove sono occupati.

[3]Paragrafo 3. - I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure ai funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie.

[4]Paragrafo 4. - I dipendenti della pubblica amministrazione di uno dei due Paesi che si recano per servizio nell'altro Paese continuano ad essere soggetti alla legislazione del Paese dal quale sono inviati.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari