Nei casi di Cui all'art. 21 gli istituti debitori di un Paese possono delegare il servizio delle prestazioni, come pure il controllo medico ed amministrativo degli interessati che risiedono o soggiornano nell'altro Paese, all'istituto competente di tale Paese, con il consenso di tale istituito. Le relative spese saranno oggetto di rimborso

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art22 · fonte del testo

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