Salvo quanto disposto all'art. 16, se per valutare il grado di incapacita' in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale la legislazione di uno dei due Paesi prevede esplicitamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi anteriormente siano presi in considerazione, lo sono anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Paese come se si fossero verificati sotto la legislazione del primo Paese.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art20 · fonte del testo

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