Un lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione di un Paese contraente per il diritto alle prestazioni familiari, tenuto conto ove necessario di quanto disposto dall'articolo precedente, beneficia di tali prestazioni anche per le persone di famiglia che risiedono o soggiornano nell'altro Paese. Dette prestazioni sono corrisposte ai beneficiari direttamente dall'istituto debitore. Le autorita' competenti dei due Paesi possono convenire di comune accordo la corresponsione delle prestazioni per il tramite di un istituto del Paese di residenza dei familiari, da esse designato.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art32 · fonte del testo

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