[1]Paragrafo 1. - Ai fini dell'ammissione alle assicurazioni volontarie o facoltative, conformemente alla legislazione di un Paese contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Paese si cumulano, in quanto necessari, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Paese contraente.

[2]Paragrafo 2. - I lavoratori italiani e spagnoli che si trasferiscono da un Paese, nel quale sono stati iscritti in una assicurazione sociale obbligatoria, nell'altro Paese e non soddisfano in tale Paese alle condizioni per essere sottoposti alle assicurazioni sociali obbligatorie, possono beneficiare delle assicurazioni volontarie o facoltative previste dalle legislazioni indicate all'art. 2. A tal fine si cumulano, in quanto necessario; i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Paese.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art4 · fonte del testo

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