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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 · Legge 3 novembre 1988, n. 498
- Aggiornato al
- 18 novembre 1988
- Articoli
- 33
- Versioni storiche
- 38
- Art. 1Gli Stati parte alla presente Convenzione, Considerado che, in confornita' ai principi…
- Art. 2Ogni Stato adotta misure legislative, amministrative, giudiziare ed altre misure efficaci…
- Art. 3Nessuno Stato parte espellera', respingera' o estradera' una persona verso un altro Stato…
- Art. 4Ogni Stato parte vigila affinche' tutti gli atti di tortura vengano considerati quali…
- Art. 5Ogni Stato parte adotta le misure necessarie a determinare la sua competenza al fine di…
- Art. 6Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, dopo aver esaminato le informazioni…
- Art. 7Lo Stato parte sul di cui territorio viene scoperto il presunto autore di una…
- Art. 8Le trasgressioni di cui all'articolo 4 sono a pieno diritto incluse in ogni trattato di…
- Art. 9Gli Stati parte prestano l'assistenza giudiziaria piu' vasta possibile, in ogni…
- Art. 10Ogni Stato parte vigila affinche' l'insegnamento e l'informazione relativi…
- Art. 11Stato parte esercita una sistematica sorveglianza su regolamenti, istruzioni, metodi e…
- Art. 12Stato parte vigila affinche' le autorita' competenti procedano immediatamente ad…
- Art. 13Stato parte garantisce ad ogni persona che pretende essere stata sottoposta alla tortura…
- Art. 14Ogni Stato parte garantisce, nel suo sistema giuridico, alla vittima di un atto di…
- Art. 15Stato parte vigila affinche' ogni dichiarazione di cui si sia stabilito che e' stata…
- Art. 16Ogni Stato parte si impegna a proibire in ogni territorio, sottoposto alla sua…
- Art. 17E' istituito un Comitato contro la tortura (qui di seguito denominato il Comitato), che…
- Art. 18Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni. I membri dell'ufficio sono…
- Art. 19Gli Stati parti presentano al Comitato, tramite il Segretario generale…
- Art. 20Qualora il Comitato riceva informazioni credibili che a suo parere contengono indicazioni…
- Art. 21Ogni Stato parte alla presente Convenzione puo', in virtu' del presente articolo…
- Art. 22Ogni Stato parte alla presente Convenzione puo', ai sensi del presente articolo…
- Art. 23membri del Comitato ed i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che potrebbero…
- Art. 24Comitato presenta agli Stati parti ed all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle…
- Art. 25La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati. 2. La presente…
- Art. 26gli Stati possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione avra' luogo mediante il…
- Art. 27La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del…
- Art. 28Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la presente Convenzione, o…
- Art. 29Ogni Stato parte alla presente Convenzione potra' proporre un emendamento e depositare la…
- Art. 30Ogni controversia tra due o piu' Stati relativa all'interpretazione o all'applicazione…
- Art. 31Uno Stato parte potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta…
- Art. 32Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutti gli…
- Art. 33La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo…
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