1. Qualora il Comitato riceva informazioni credibili che a suo parere contengono indicazioni fondate sul fatto che la tortura e' praticata sistematicamente nel territorio di uno Stato parte, esso invita detto Stato a collaborare nell'esame delle informazioni e, a tal fine, a comunicargli le sue osservazioni in merito. 2. Tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dallo Stato parte interessato e di ogni altra informazione pertinente di cui dispone, il Comitato puo' se ritiene che cio' sia giustificato, incaricare uno o piu' dei suoi membri di procedere ad un'inchiesta riservata e di presentargli urgentemente un rapporto. 3. Qualora un'inchiesta sia effettuata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato ricerca la cooperazione dello Stato parte interessato. In accordo con detto Stato parte, l'inchiesta puo' comportare una visita sul suo territorio. 4. Dopo aver esaminato le conclusioni del membro o dei membri che gli sono sottoposte in conformita' al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato trasmette dette conclusioni allo Stato parte interessato, con tutti i commenti o suggerimenti che riterra' appropriati, tenendo conto della situazione. 5. Tutti i lavori del Comitato menzionati nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono riservati e, durante tutte le fasi dei lavori, ci si sforza di ottenere la cooperazione dello Stato parte. Una volta terminati i lavori relativi ad un'inchiesta svolta ai sensi del paragrafo 2, il Comitato puo', dopo consultazioni con lo Stato parte interessato, decidere di far figurare un conciso resoconto dei risultati dei lavori nella relazione annuale che predispone in conformita' all'articolo 24.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~convenzione-art20 · fonte del testo

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