1. Ogni Stato adotta misure legislative, amministrative, giudiziare ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione. 2. Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilita' politica interna o di qualsiasi altro stato di eccezione, puo' essere invocata per giustificare la tortura. 3. L'ordine di un superiore o di un'autorita' pubblica non puo' essere invocato a giustificazione della tortura.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~convenzione-art2 · fonte del testo

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