1. Gli Stati parte prestano l'assistenza giudiziaria piu' vasta possibile, in ogni procedimento penale relativo alle trasgressioni di cui all'articolo 4, ivi compreso quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura. 2. Gli Stati parte adempiono ai loro obblighi in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, in conformita' ad ogni trattato di assistenza giudiziaria che possa esistere tra di loro.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~convenzione-art9 · fonte del testo

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