1. Uno Stato parte potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui la notifica sara' stata ricevuta dal Segretario generale. 2. Tale denuncia non liberera' lo Stato parte degli obblighi che gli spettano in virtu' della presente Convenzione per quanto riguarda qualsiasi atto od ogni omissione commessa prima della data in cui la denuncia avra' effetto; essa non ostacolera'in alcun modo il proseguimento dell'esame di ogni questione di cui il Comitato sia gia' stato investito alla data in cui la denuncia ha iniziato ad avere effetto. 3. Dopo la data in cui la denuncia da parte di uno Stato parte inizia ad avere effetto, il Comitato non intraprende l'esame di nessuna nuova questione concernente detto Stato.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~convenzione-art31 · fonte del testo

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