Gli Stati parte alla presente Convenzione, Considerado che, in confornita' ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana e' il fondamento della liberta', della giustizia e della pace nel mondo, Riconoscendo che tali diritti derivano dalla dignita' inerente alla persona umana, Considerando che gli Stati sono tenuti, in base alla Carta, e segnatamente all'articolo 55, ad incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, Tenendo conto dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che prescrivono entrambe che nessuna persona venga sottoposta alla tortura, ne' a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, Tenendo conto altresi' della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975, Desiderosi di accrescere l'efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani, o degradanti nel mondo intero, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo 1. Ai fini della presente convenzione, il termine 'tortura' indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso, o e' sospettata aver commesso, di intimonirla o di far pressione su di lei o di intimonire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate 2. Tale articolo non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di piu' vasta portata.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~convenzione-art1 · fonte del testo

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