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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967
Legge 28 aprile 1976, n. 424
- Aggiornato al
- 19 giugno 1976
- Articoli
- 59
- Versioni storiche
- 193
- Art. 1Testo ufficiale italiano, stabilito in virtu' dell'articolo 20.2 CONVENZIONE ISTITUTIVA…
- Art. 2Ai sensi della presente Convenzione, si deve intendere per: i) "Organizzazione"…
- Art. 2-bisE' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di escludere…
- Art. 3dell'Organizzazione L'Organizzazione si propone: i) di promuovere la protezione della…
- Art. 4Al fine di conseguire lo scopo definito nell'articolo 3, l'Organizzazione, mediante i…
- Art. 4-bisBrevetti: indipendenza dei brevetti ottenuti per la medesima invenzione in diversi Paesi…
- Art. 4-terBrevetti: menzione dell'inventore nel brevetto L'inventore ha il diritto di essere…
- Art. 4-quaterBrevetti: brevettabilita' in caso di restrizione legale della vendita La concessione di…
- Art. 5Puo' diventare membro dell'Organizzazione qualsiasi Stato membro di una delle Unioni…
- Art. 5-bisTutti i diritti di proprieta' industriale: periodo di grazia per il pagamento di tasse…
- Art. 5-terBrevetti: introduzione libera di oggetti brevettati facenti parte di strumenti di…
- Art. 5-quaterBrevetti: introduzione di prodotti fabbricati mediante un procedimento brevettato nel…
- Art. 5-quinquiesDisegni e modelli industriali I disegni e modelli industriali saranno protetti in tutti i…
- Art. 6generale 1. a) E' istituita un'Assemblea generale comprendente gli Stati partecipi della…
- Art. 6-bisMarchi: marchi notoriamente conosciuti 1. I Paesi dell'Unione s'impegnano a rifiutare o…
- Art. 6-terMarchi: divieto d'utilizzare emblemi di Stato, segni ufficiali di controllo ed emblemi di…
- Art. 6-quaterMarchi: trasferimento del marchio 1. Quando, in conformita' della legge di un Paese…
- Art. 6-quinquiesMarchi: protezione dei marchi registrati in un Paese dell'Unione negli altri Paesi…
- Art. 6-sexiesMarchi: marchi di servizio I Paesi dell'Unione s'impegnano a proteggere i marchi di…
- Art. 6-septiesMarchi: registrazioni effettuate dall'agente o dal rappresentante del titolare senza…
- Art. 7a) E' istituita una Conferenza comprendente gli Stati partecipi della presente…
- Art. 7-bisMarchi: marchi collettivi 1. I Paesi dell'Unione s'impegnano ad ammettere al deposito e a…
- Art. 8di coordinamento 1. a) E' istituito un Comitato di coordinamento comprendente gli Stati…
- Art. 9internazionale 1. L'Ufficio internazionale costituisce la segreteria dell'Organizzazione…
- Art. 10La sede dell'Organizzazione e' stabilita a Ginevra. 2. Il suo trasferimento puo' essere…
- Art. 10-bisConcorrenza sleale 1. I Paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei…
- Art. 10-terMarchi, nomi commerciali, indicazioni false, concorrenza sleale: mezzi legali di…
- Art. 11L'Organizzazione ha due bilanci preventivi distinti: quello delle spese comuni alle…
- Art. 11-bisGli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare…
- Art. 11-terGli autori di opere letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) la…
- Art. 12' giuridica; privilegi e immunita' 1. L'Organizzazione gode, sul territorio di ogni Stato…
- Art. 13con altre organizzazioni 1. L'Organizzazione, se lo ritiene opportuno, stabilisce…
- Art. 14' di accessione alla Convenzione 1. Gli Stati contemplati nell'articolo 5 possono…
- Art. 14-bisSenza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera eventualmente adattata o riprodotta…
- Art. 14-terPer quel che concerne le opere d'arte originali e i manoscritti originali di scrittori e…
- Art. 15in vigore della Convenzione 1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che…
- Art. 16Nessuna riserva e' ammessa alla presente Convenzione.
- Art. 17Proposte di modificazione della presente Convenzione possono essere presentate da ogni…
- Art. 18Ogni Stato membro puo' denunciare la presente Convenzione mediante notificazione al…
- Art. 19Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti gli Stati membri: i) la data d'entrata…
- Art. 20protocollari 1. a) La presente Convenzione e' firmata in un solo esemplare nelle lingue…
- Art. 21transitorie 1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti…
- Art. 22della ratifica o dell'adesione 1. Riservate le possibili eccezioni previste negli…
- Art. 23ad Atti anteriori L'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso preclude ad…
- Art. 24Ciascun Paese puo' dichiarare nel suo strumento di ratifica o d'adesione, o notificare…
- Art. 25della Convenzione sul piano nazionale 1. Ogni Paese partecipe della presente Convenzione…
- Art. 26La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limitazioni di durata. 2. Ciascun Paese…
- Art. 27degli atti anteriori 1. Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi ai quali…
- Art. 28Ogni controversia tra due o piu' Paesi dell'Unione relativa all'interpretazione o…
- Art. 29, lingue, funzioni del depositario 1. a) Il presente Atto e' firmato in un solo esemplare…
- Art. 30transitorie 1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti…
- Art. 31Ciascun Paese puo' dichiarare nel suo strumento di ratifica o d'adesione, o notificare…
- Art. 32Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell'Unione e nella misura in…
- Art. 33Ogni controversia tra due o piu' Paesi dell'Unione relativa all'interpretazione o…
- Art. 34L'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso preclude ad ogni Paese l'adesione…
- Art. 35La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limitazioni di durata. 2. Ciascun Paese…
- Art. 36Ogni Paese partecipe della presente Convenzione s'impegna ad adottare, conformemente alla…
- Art. 37a) Il presente Atto e' firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese e…
- Art. 38Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali…
