[1]Brevetti: introduzione libera di oggetti brevettati facenti parte di strumenti di locomozione

[2]In ciascuno dei Paesi dell'Unione non saranno considerati come lesivi dei diritti del titolare del brevetto:

  • 1)l'uso, a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione, di mezzi che sono oggetto del suo brevetto, nel corpo della nave, nelle macchine, attrezzi, apparecchi ed altri accessori, quando dette navi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nelle acque del Paese, purche' tali mezzi vi siano impiegati esclusivamente per i bisogni della nave;
  • 2)l'uso di mezzi brevettati nella costruzione o nel funzionamento di strumenti di locomozione aerea o terrestre di altri Paesi dell'Unione o degli accessori di tali strumenti, quando essi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nel Paese.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art5ter · fonte del testo

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