[1]Marchi: trasferimento del marchio

[2]1. Quando, in conformita' della legge di un Paese dell'Unione, la cessione di un marchio e' valida solo se essa avviene contemporaneamente al trasferimento dell'impresa o dell'azienda alla quale il marchio appartiene, sara' sufficiente, perche' questa validita' sia ammessa, che la parte dell'impresa o dell'azienda situata in tale Paese sia trasferita al cessionario con il diritto esclusivo di fabbricarvi o di vendervi i prodotti contraddistinti dal marchio ceduto. 2. Tale disposizione non impone ai Paesi dell'Unione l'obbligo di considerare valido il trasferimento di qualsiasi marchio di cui l'uso da parte del cessionario sarebbe, in fatto, di natura a indurre il pubblico in errore, particolarmente per quanto concerne la provenienza, la natura o le qualita' sostanziali dei prodotti ai quali il marchio e' applicato.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art6quater · fonte del testo

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