1. a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione puo' ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

  • b)Ciascun Paese dell'Unione puo' dichiarare nello strumento di ratifica o di adesione che la sua ratifica o adesione non e' applicabile:
  • i)agli articoli 1 a 21 e al Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, o
  • ii)agli articoli 22 a 26.
  • c)Qualora un Paese dell'Unione abbia gia' accettato separatamente il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, conformemente all'articolo 5 di detto Protocollo, la sua dichiarazione sul punto i) del numero precedente si riferira' soltanto agli articoli 1 a 20.
  • d)Ciascun Paese dell'Unione che, in conformita' ai commi b) e c), abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell'adesione uno dei due gruppi di disposizioni contemplati nei detti commi puo' nondimeno dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della sua ratifica o della sua adesione al gruppo cosi' escluso. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore generale. 2. a) Riservate le disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, gli articoli 1 a 21 e il detto Protocollo entrano in vigore, nei riguardi dei cinque primi Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) i), tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione.
  • b)Gli articoli 22 a 26 entrano in vigore, nei riguardi dei sette primi Paesi dell'Unione che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) ii), tre mesi dopo il deposito del settimo strumento di ratifica o d'adesione.
  • c)Riservata l'entrata in vigore iniziale, giusta le disposizioni dei commi a) e b), di ciascuno dei due gruppi di disposizioni definiti all'alinea 1 b) i) e ii), e riservate le disposizioni dell'alinea 1 b), gli articoli 1 a 26 e il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo entrano in vigore, nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione non contemplato nei commi a) e b), il quale depositi uno strumento di ratifica o d'adesione, come anche nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione il quale depositi una dichiarazione secondo l'alinea 1 d), tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, di tale deposito, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento o nella dichiarazione depositata. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata.
  • d)L'applicazione del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, ai sensi del suo articolo 5, e' ammessa, prima dell'entrata in vigore del presente Atto, a decorrere dal momento della firma del medesimo. 3. Nei riguardi di ciascun Paese dell'Unione che depositi uno strumento di ratifica o d'adesione, gli articoli 27 a 38 entrano in vigore il giorno in cui uno qualunque dei gruppi di disposizioni indicati all'alinea 1 b) entra in vigore per questo Paese in conformita' all'alinea 2 a) b) o c).

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art28 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari