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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 · Legge 28 aprile 1976, n. 424
- Aggiornato al
- 19 giugno 1976
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 193
- Art. 1Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere d'intesa con i…
- Art. 2delle nozioni di denominazione d'origine e di Paese d'origine 1. Si considera…
- Art. 3della protezione La protezione sara' garantita contro qualsiasi usurpazione o imitazione…
- Art. 3-bis"Limitazione territoriale" 1. Ogni Paese contraente puo', in qualsiasi momento…
- Art. 3-terDomanda di "estensione territoriale" 1. La domanda di estensione, a un Paese che si sia…
- Art. 4in virtu' di altri testi Le disposizioni del presente Accordo non escludono la protezione…
- Art. 4-bisSostituzione della registrazione internazionale alle registrazioni nazionali anteriori 1…
- Art. 5internazionale. Rifiuto e opposizione al rifiuto. Notificazioni. Tolleranza…
- Art. 5-bisDocumenti giustificativi della legittimita' dell'uso di certi elementi del marchio I…
- Art. 5-terCopia delle indicazioni iscritte nel Registro internazionale. Ricerche di anteriorita'…
- Art. 6generiche Una denominazione ammessa alla protezione in uno dei Paesi dell'Unione…
- Art. 7della registrazione. Tassa 1. La registrazione effettuata presso l'Ufficio internazionale…
- Art. 8giudiziarie Le procedure giudiziarie, necessarie per assicurare la protezione delle…
- Art. 8-bisRinuncia per uno o piu' Paesi Il titolare della registrazione internazionale puo' sempre…
- Art. 9dell'Unione particolare 1. a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi che…
- Art. 9-bisTrasmissione d'un marchio internazionale implicante cambiamento del Paese del titolare 1…
- Art. 9-terCessione d'un marchio internazionale per una parte soltanto dei prodotti o servizi…
- Art. 9-quaterAmministrazione comune a piu' Paesi contraenti. Piu' Paesi contraenti chiedono di essere…
- Art. 10internazionale 1. a) La registrazione internazionale e i compiti relativi alla medesima…
- Art. 11a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo. b) Il bilancio preventivo dell'Unione…
- Art. 12degli articoli 9 a 12 1. Proposte di modificazione degli articoli 9, 10, 11 e del…
- Art. 13d'esecuzione. Revisione 1. I particolari d'esecuzione del presente Accordo sono stabiliti…
- Art. 14e adesione. Entrata in vigore. Rinvio all'articolo 24 della Convenzione di Parigi…
- Art. 15dell'accordo. Denuncia 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore finche' almeno cinque…
- Art. 16applicabili 1. a) Il presente Atto sostituisce, nei rapporti tra i Paesi dell'Unione…
- Art. 17Lingue. Funzioni del depositario 1. a) Il presente Atto e' firmato in un solo esemplare…
- Art. 18transitorie 1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti…
Altre partizioni dell’atto
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