1. Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell'Unione e nella misura in cui esso si applica, la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 e gli Atti che l'hanno successivamente riveduta. Gli Atti precedentemente in vigore continueranno ad essere applicabili, nel loro complesso o nella misura in cui il presente Atto non li sostituisce in forza della frase precedente, per i rapporti con i Paesi dell'Unione che non ratificano il presente Atto o non vi aderiscono. 2. I Paesi estranei all'Unione che aderiscono al presente Atto lo applicano, riservate le disposizioni dell'alinea 3, nei riguardi di ogni Paese dell'Unione il quale non ne sia partecipe o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell'articolo 28.1 b) i). Tali Paesi ammettono che il Paese dell'Unione considerato, nelle sue relazioni con essi:

  • i)applichi le disposizioni del piu' recente Atto di cui sia partecipe e
  • ii)abbia la facolta' di adattare la protezione al livello previsto dal presente Atto. 3. I Paesi che, ratificando il presente Atto o aderendovi, hanno fatto una delle riserve o tutte le riserve autorizzate dal Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, possono applicare queste riserve nei loro rapporti con gli altri Paesi dell'Unione i quali non ne siano partecipi o, pur essendolo, abbiano fatto una dichiarazione secondo l'articolo 28.1 b) i), a condizione che questi ultimi Paesi abbiano accettato questa applicazione.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art32 · fonte del testo

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