1. E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di permettere la riproduzione a stampa, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico di articoli d'attualita' su argomenti economici, politici, religiosi, pubblicati in giornali o riviste periodiche, oppure di opere radiodiffuse aventi lo stesso carattere, nei casi in cui la riproduzione, la radiodiffusione o la predetta trasmissione non ne siano espressamente riservate. Tuttavia, la fonte deve essere sempre chiaramente indicata; la sanzione di questo obbligo e' stabilita dalla legislazione del Paese dove la protezione e' richiesta. 2. E' del pari riservato alla legislazione dei Paesi dell'Unione di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualita' mediante la fotografia, la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico, le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l'avvenimento possono, nella misura giustificata dalle finalita' informative, essere riprodotte e rese accessibili al pubblico.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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