[1]Trasmissione degli atti

[2]1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel piu' breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.

[3]2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e di qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, e condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme e quello del documento spedito e che tutte le indicazioni che esso comporta siano facilmente comprensibili.

[4]3. L'atto da trasmettere e' corredato di una domanda redatta sulla base del formulario in allegato. Il formulario e' compitato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha piu' lingue ufficiali, nella lingue o in una della lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. A questo scopo, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2 ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario

[5]4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalita' equivalenti.

[6]5. Quando l'organo mittente desidera che gli venga restituito un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, esso trasmette l'atto da notificare in due esemplari.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art4 · fonte del testo

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