[1]Notificazione dell'atto

[2]1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione dell'atto conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto oppure secondo la forma particolare chiesta dall'organo mittente, a meno che essa sia incompatibile con la legislazione di detto Stato membro.

[3]2. Le procedure necessarie alla notificazione sono espletate nel piu' breve tempo possibile. In ogni caso, se non e' stato possibile effettuare la notificazione entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione, l'organo ricevente lo comunica all'organo mittente mediante il certificato il cui modello e' nell'allegato, compilato secondo quanto disposto all'articolo 10, paragrafo 2. Ii termine e' calcolato conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art7 · fonte del testo

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