Indice per libri, titoli e capi
Civile
Ratifica ed esecuzione, in base all'articolo K3 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e del protocollo concernente l'interpretazione della stessa convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997
Legge 19 ottobre 1999, n. 422
- Aggiornato al
- 16 novembre 1999
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 40
- Art. 1CONVENZIONE, STABILITA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA RELATIVA…
- Art. 2Organi mittenti e riceventi 1. Ciascuno Stato membro designa gli ufficiali ministeriali…
- Art. 3Autorita' centrale Ciascuno Stato membro designa, all'atto della notificazione di cui…
- Art. 4Trasmissione degli atti 1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel piu'…
- Art. 5Traduzione dell'atto 1. Il richiedente e' informato dall'organo mittente a cui consegna…
- Art. 6Ricezione dell'atto da parte di un organo ricevente 1. Alla ricezione dell'atto l'organo…
- Art. 7Notificazione dell'atto 1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione…
- Art. 8Rifiuto di ricezione dell'atto 1. L'organo ricevente informa il destinatario che puo'…
- Art. 9Data della notificazione 1. La data della notificazione dell'atto, effettuata in…
- Art. 10Certificato di notificazione e copia dell'atto notificato 1. Quando le procedure relative…
- Art. 11Spese 1. La notificazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non pub…
- Art. 12Trasmissione per via consolare o diplomatica Ciascuno Stato-membro ha la facolta', in…
- Art. 13Notificazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari 1. Ciascuno Stato membro…
- Art. 14Notificazione per posta 1. Ciascuno Stato membro ha la facolta' di effettuare la…
- Art. 15Domanda diretta di notificazione 1. La presente convenzione non osta a che le persone…
- Art. 16Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione in un altro…
- Art. 17Interpretazione da parte della Corte di giustizia La Corte di Giustizia delle Comunita'…
- Art. 18Comitato esecutivo 1. E' istituito un Comitato incaricato di esaminare tutte le questioni…
- Art. 19Applicazione degli articoli 15 e 16 della convenzione dell'Aia del 1965 Gli articoli 15 e…
- Art. 20Rapporto con altri accordi o intese 1. La presente convenzione lascia impregiudicati gli…
- Art. 21Assistenza giudiziaria La presente convenzione lascia impregiudicata l'applicazione…
- Art. 22Protezione delle informazioni 1. Le informazioni, compresi in particolare i dati…
- Art. 23Riserve 1. Ciascuno Stato membro dichiara, all'atto della notificazione di cui…
- Art. 24Adozione e entrata in vigore 1. La presente convenzione e' sottoposta a adozione da parte…
- Art. 25Adesione 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi…
- Art. 26Modifiche 1. Ciascuno Stato membro, Parte della presente convenzione, o la Commissione…
- Art. 27Depositario e pubblicazione 1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea…
