[1]Ricezione dell'atto da parte di un organo ricevente

[2]1. Alla ricezione dell'atto l'organo ricevente trasmette al piu' presto, con i mezzi piu' rapidi e comunque entro un termine di sette giorni della ricezione, una ricevuta all'organo mittente, utilizzando il formulario il cui modello e' allegato alla presente convenzione.

[3]2. Se non puo' dar seguito alla domanda di notificazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto il piu' rapidamente possibile con l'organo mittente, per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

[4]3. Se la domanda di notificazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione della presente convenzione o se il mancato rispetto delle condizioni formali richieste rende impossibile la notificazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti, non appena ricevuti, all'organo mittente, unitamente all'avviso di restituzione il cui modello e' nell'allegato.

[5]4. L'organo ricevente, che ha ricevuto un atto per la cui notificazione non ha competenza territoriale, lo ritrasmette, unitamente alla domanda, all'organo ricevente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 3 e ne informa l'organo mittente utilizzando il formulario in allegato. Quest'ultimo organo ricevente informa l'organo mittente della ricezione dell'atto, secondo le modalita' specificate al paragrafo 1.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art6 · fonte del testo

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