[1]Autorita' centrale

[2]Ciascuno Stato membro designa, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, un'autorita' centrale incaricata:

  • a)di fornire informazioni agli organi mittenti;
  • b)di ricercare soluzioni alle difficolta' che possono sorgere in occasione della trasmissione di atti ai fini della notificazione;
  • c)di trasmettere in casi eccezionali, a richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione al competente organo ricevente.

[3]Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore piu' sistemi di diritto o gli Stati che abbiano unita' territoriali autonome possono designare piu' autorita' centrali.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art3 · fonte del testo

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