[1]CONVENZIONE, STABILITA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE

[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

[3]FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26.05.1997,

[4]DESIDEROSE di migliorare e accelerare la trasmissione tra gli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, ai fini della foro notificazione,

[5]CONSIDERANDO che e tal fine la trasmissione di questi atti sara' effettuata direttamente e con mezzi rapidi tra gli organi designati dagli Stati membri,

[6]CONSIDERANDO che a norma dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea, le convenzioni stabilite in base all'articolo K.3 possono prevedere che la Corte di giustizia delle Comunita' europee sia competente a interpretarne le disposizioni secondo modalita' che saranno precisate dalle medesime convenzioni, TENENDO PRESENTE la convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e in particolare l'articolo 25, a norma del quale la convenzione non deroga alle convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente convenzione,

[7]HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

[8]ARTICOLO 1

[9]Campo d'applicazione

[10]1. La presente convenzione si applica, in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato al suo destinatario.

[11]2. La convenzione non si applica qualora non sia noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato l'atto.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art1 · fonte del testo

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