[1]Organi mittenti e riceventi

[2]1. Ciascuno Stato membro designa gli ufficiali ministeriali, le autorita' o altre persone, in appresso denominati "organi mittenti", competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati in un altro Stato membro.

[3]2. Ciascuno Stato membro designa gli ufficiali ministeriali, le autorita' o altre persone, in appresso denominati "organi riceventi", competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali emanati da un altro Stato membro.

[4]3. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ogni Stato membro puo' dichiarare che designera' un organo mittente e/o un organo ricevente. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore piu' sistemi di diritto o gli Stati che abbiano unita' territoriali autonome possono designare piu' organi. La designazione e' valida per un periodo di cinque anni e puo' essere rinnovata ogni cinque anni.

[5]4. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ciascuno Stato membro fornisce le seguenti informazioni:

  • a)i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;
  • b)la rispettiva competenza territoriale;
  • c)i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;
  • d)le lingue che possono essere utilizzate per la compilazione del formulario il cui modello e' nell'allegato;

[6]Gli Stati membri notificano al depositario le eventuali modifiche di tali informazioni.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art2 · fonte del testo

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