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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento
Legge 5 giugno 1974, n. 412
Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972
- Aggiornato al
- 10 settembre 1974
- Articoli
- 51
- Versioni storiche
- 75
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2sottoposte a controllo 1. Salvo quanto riguarda le misure di controllo limitate a…
- Art. 3del campo d'applicazione del controllo 1. Se una Parte o l'organizzazione mondiale della…
- Art. 4di carattere generale Le Parti adotteranno le misure legislative e amministrative che si…
- Art. 5organi internazionali di controllo Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle…
- Art. 6degli Organi internazionali di controllo L'Organizzazione delle Nazioni Unite si assume…
- Art. 7delle decisioni e raccomandazioni della Commissione Salvo per quanto concerne le…
- Art. 8della Commissione La Commissione e competente ad esaminare tutte le questioni inerenti ai…
- Art. 9dell'Organo 1. L'Organo si compone di undici membri scelti dal Consiglio come segue: a)…
- Art. 10del mandato e retribuzione dei membri dell'Organo 1. Il mandato dei membri dell'Organo e'…
- Art. 11interno dell'Organo 1. L'Organo elegge il suo presidente ed i membri la cui elezione esso…
- Art. 12del regime delle stime 1. L'Organo fissera' la data o le date in cui le stime dovranno…
- Art. 13del regime delle statistiche 1. L'Organo fissera' il modo e la forma in cui le…
- Art. 14che l'Organo deve adottare al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della…
- Art. 15dell'Organo 1. L'Organo redige una relazione annuale sui suoi lavoro e tutte quelle…
- Art. 16I servizi di segretariato della commissione e dell'Organo saranno forniti dal Segretario…
- Art. 17speciale Le Parti costituiranno un'amministrazione speciale incaricata di applicare le…
- Art. 18che le Parti devono fornire al Segretario generale 1. Le Parti forniranno al Segretario…
- Art. 19del fabbisogno di stupefacenti 1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per…
- Art. 20da fornire all'Organo 1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori…
- Art. 21della fabbricazione e dell'importazione 1. La quantita' totale di ogni stupefacente…
- Art. 22speciale applicabile alla coltivazione Quando la situazione nel paese od in un territorio…
- Art. 23nazionali per l'oppio 1. Ogni Parte che autorizza la coltivazione del papavero da oppio…
- Art. 24alla produzione dell'oppio destinato al commercio internazionale 1. a) Se una delle Parti…
- Art. 25della paglia di papavero 1. Una Parte che permette la coltivazione del papavero da oppio…
- Art. 26'albero della coca e la foglia di coca 1. Se una Parte autorizza la coltivazione…
- Art. 27supplementari relative alle foglie di coca 1. Le Parti possono permettere l'utilizzazione…
- Art. 28della cannabis 1. Se una Parte autorizza la coltivazione della pianta di cannabis per la…
- Art. 29Le Parti disporranno che la fabbricazione degli stupefacenti venga effettuata dietro…
- Art. 30e distribuzione 1. a) Le Parti esigeranno che il commercio e la distribuzione degli…
- Art. 31speciali relative al commercio internazionale 1. Le Parti non permetteranno…
- Art. 32Disposizioni speciali riguardanti il trasporto di stupefacenti nelle cassette di pronto…
- Art. 33di stupefacenti Le Parti vieteranno la detenzione di stupefacenti senza una…
- Art. 34di sorveglianza e ispezione Le Parti esigeranno: a) che tutte le persone alle quali sono…
- Art. 35contro il traffico illecito Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali…
- Art. 36penali 1. Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adottera'…
- Art. 37e confisca Potranno essere sequestrati e confiscati tutti gli stupefacenti, le sostanze e…
- Art. 38dei tossicomani 1. Le Parti prenderanno in particolare considerazione le misure da…
- Art. 39di misure nazionali di controllo piu' severe di quelle richieste dalla presente…
- Art. 40della convenzione e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione 1. La…
- Art. 41in vigore 1. La presente convenzione entrera' in vigore allo scadere dei 30 giorni che…
- Art. 42territoriale La presente convenzione sara' applicata a tutti i territori non…
- Art. 43ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31 1. Qualsiasi Parte puo' notificare al Segretario…
- Art. 44dei precedenti trattati internazionali 1. Dall'entrata in vigore della presente…
- Art. 45transitorie 1. Le funzioni dell'Organo la cui creazione e' prevista dall'articolo 9…
- Art. 46Allo scadere di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente…
- Art. 47Ciascuna Parte potra' proporre un emendamento alla presente convenzione. Il testo del…
- Art. 48Se sorge tra due o piu' Parti una controversia relativa all'interpretazione o…
- Art. 49transitorie 1. Una Parte puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione…
- Art. 50riserve 1. Non sono autorizzate altre riserve oltre quelle fatte secondo quanto previsto…
- Art. 51Il Segretario generale notifichera' a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1…
