[1]nazionali per l'oppio

[2]1. Ogni Parte che autorizza la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell'oppio stabilira', se non l'ha gia' fatto, e manterra' uno o piu' organismi statali (indicati qui di seguito nel presente articolo con il termine "organismi") incaricati di esercitare le funzioni previste al presente articolo. 2. Qualunque Parte indicata al paragrafo precedente applichera' le seguenti disposizioni alla coltivazione del papavero da oppio per la produzione dell'oppio e all'oppio:

  • a)l'organismo delimitera' le regioni e indichera' gli appezzamenti di terreno in cui sara' autorizzata la coltura del papavero da oppio in vista della produzione di oppio;
  • b)solo i coltivatori titolari di una licenza rilasciata dall'Organismo saranno autorizzati a dedicarsi a detta coltivazione;
  • c)ogni licenza specifichera' la superficie di terreno sul quale detta coltura e' autorizzata;
  • d)ogni coltivatore di papavero da oppio sara' tenuto a consegnare all'Organismo il totale del suo raccolto di oppio; l'Organismo acquistera' detta raccolta e ne prendera' materialmente possesso appena possibile, ma al piu' tardi allo scadere di quattro >mesi a contare dalla fine del raccolto; e
  • e)solo l'organismo avra' il diritto, per quanto riguarda l'oppio, d'importare, esportare, di esercitare il commercio all'ingrosso e di conservare degli "stocks" ad eccezione delle giacenze in possesso dei fabbricanti di alcaloidi dell'oppio, d'oppio medicinale o di preparati a base d'oppio. Le Parti non sono tenute ad estendere detta clausola all'oppio medicinale o a preparati a base d'oppio. 3. Le funzioni amministrative previste al paragrafo 2 saranno esercitate da un solo organismo statale se la costituzione della Parte interessata lo consente.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art23 · fonte del testo

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