[1]transitorie

[2]1. Una Parte puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, riservarsi il diritto di autorizzare temporaneamente in uno dei suoi territori:

  • a)l'uso dell'oppio per scopi semi-terapeutici;
  • b)l'uso dell'oppio da fumo;
  • c)la masticazione della foglia di coca;
  • d)l'uso della cannabis, della resina di cannabis, di estratti e tinture di cannabis per scopi non terapeutici;
  • e)la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti menzionati dal comma a) al comma d) per gli scopi indicati nei suddetti commi. 2. Le riserve fatte in virtu' del paragrafo 1 saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:
  • a)potranno essere autorizzate le attivita' menzionate al paragrafo 1 nella misura in cui esse erano considerate tradizionali nei territori per i quali viene fatta la riserva e vi erano autorizzate alla data del 1° gennaio 1961;
  • b)non potra' essere autorizzata l'esportazione degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 per gli scopi indicati nel suddetto paragrafo e destinati ad uno Stato non Parte o ad un territorio al quale non si applichi la presente convenzione in base all'articolo 42;
  • c)saranno autorizzate a fumare l'oppio soltanto le persone immatricolate a tal fine dalle autorita' competenti prima del 1° gennaio 1964;
  • d)l'uso dell'oppio per scopi semi-terapeutici dovra' essere abolito nel termine di 15 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41;
  • e)la masticazione della foglia di coca dovra' essere abolita nel termine di 25 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41;
  • f)l'uso della cannabis per scopi diversi da quelli medici e scientifici dovra' cessare il piu' presto possibile ed in ogni caso nel termine di 25 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41;
  • g)la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 per gli usi indicati nel suddetto paragrafo dovranno essere ridotti fino ad essere aboliti contemporaneamente al loro uso. 3. Qualsiasi Parte che avanza una riserva in virtu' del paragrafo 1 dovra':
  • a)includere nel rapporto annuale che dovra' inviare il Segretario generale, come previsto al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo 18, una relazione sui progressi compiuti durante l'anno precedente al fine di rendere effettiva l'abolizione dell'uso, della produzione, della fabbricazione e del commercio di cui al paragrafo 1; e
  • b)fornire all'Organo delle stime (articolo 19) e delle statistiche (articolo 20) separate riguardanti le attivita' per le quali sara' stata fatta riserva nel modo e nelle forme prescritte dall'Organo. 4. a) Se una Parte fa una riserva in virtu' del paragrafo 1 non fornisce:
  • i)il rapporto citato al comma a) del paragrafo 3 entro i sei mesi successivi all'anno al quale si riferiscono le informazioni ivi contenute;
  • ii)le stime di cui al comma b) del paragrafo 3 entro i tre mesi successivi alla data fissata a questo riguardo dall'Organo secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 12;
  • iii)le statistiche di cui al comma h) del paragrafo 3 entro i tre mesi successivi alla data in cui devono essere tornite secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 20; l'Organo o il Segretario generale, secondo i casi, inviera' alla Parte in causa una notifica del suo ritardo e invitera' la Parte a fornire tali informazioni entro tre mesi dalla ricezione della predetta notifica;
  • b)Se una Parte non si conforma entro il suddetto termine, alla richiesta dell'Organo o del Segretario generale, la riserva in questione, fatta in virtu' del paragrafo 1, cessera' di avere effetto. 5. Lo Stato che avra' avanzato delle riserve potra' ritirarle tutte o in parte in qualunque momento o mediante notifica scritta.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art49 · fonte del testo

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