[1]dell'Organo

[2]1. L'Organo redige una relazione annuale sui suoi lavoro e tutte quelle relazioni supplementari che esso ritenga necessarie e nelle quali figurino ugualmente una analisi delle stime e delle informazioni statistiche di cui esso dispone e, se del caso, una relazione sulle spiegazioni che i Governi hanno potuto fornire o sono stati richiesti di fornire, oltre ad ogni osservazione e raccomandazione che l'Organo voglia formulare. Tali rapporti sono presentati al Consiglio tramite la commissione, che puo' formulare le osservazioni che ella giudica opportune. 2. Le relazioni sono comunicate alle Parti e pubblicate in seguito dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali relazioni.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art15 · fonte del testo

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