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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967
Legge 22 maggio 1974, n. 357
- Aggiornato al
- 21 agosto 1974
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Ogni Parte contraente si impegna a prendere in considerazione le disposizioni enunciate…
- Art. 3La presente convenzione riguarda unicamente l'istituto giuridico dell'adozione del minore…
- Art. 4L'adozione non sara' valida se non sara' stata decisa da un'autorita' giudiziaria o…
- Art. 5Salvo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, l'adozione non verra'…
- Art. 6La legge permette l'adozione di un minore solo da parte di due persone unite in…
- Art. 7Un minore puo' essere adottato solo allorche' l'adottante ha raggiunto l'eta' minima…
- Art. 8L'autorita' competente non decidera' un'adozione se non ha acquisito la certezza che…
- Art. 9L'autorita' competente non decidera' un'adozione che dopo aver disposto adeguate indagini…
- Art. 10L'adozione conferisce all'adottante, nei confronti del minore adottato, i diritti e i…
- Art. 11Qualora l'adottato non abbia, nel caso di adozione da parte di una sola persona, la…
- Art. 12Il numero di minori che lo stesso adottante puo' adottare non sara' limitato dalla legge…
- Art. 13Fintanto che l'adottato non abbia raggiunto la maggiore eta', l'adozione non potra'…
- Art. 14Allorche' le indagini svolte in applicazione degli articoli 8 e 9 della presente…
- Art. 15Verranno prese le disposizioni necessarie per vietare ogni guadagno ingiustificato che…
- Art. 16Ogni Parte contraente conserva la facolta' di adottare disposizioni piu' favorevoli nei…
- Art. 17L'adozione non potra' essere decisa se il minore non sara' stato affidato alle cure degli…
- Art. 18Le autorita' promuoveranno la creazione ed assicureranno il buon funzionamento di…
- Art. 19Gli aspetti sociali e giuridici dell'adozione verranno inclusi nei programmi di…
- Art. 20Verranno prese le misure del caso perche', ove occorra, l'adozione possa intervenire…
- Art. 21La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa…
- Art. 22Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione il Comitato dei Ministri del…
- Art. 23Ogni Parte contraente potra', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento…
- Art. 24Ogni Parte contraente la cui legislazione preveda piu' tipi di adozione avra' la facolta'…
- Art. 25Ogni Parte contraente potra', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento…
- Art. 26Ogni Parte contraente comunichera' al Segretario generale del Consiglio d'Europa nomi ed…
- Art. 27La presente convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte…
- Art. 28Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del…
